Descrizione
Il Sindaco rende noto che, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, esclusivamente ai fini del documento di identità e di riconoscimento e nelle more del rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE), il documento di identità cartaceo non scaduto può continuare ad essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari e per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari, istituti finanziari e uffici postali.
La presente disposizione si applica fino al 31 gennaio 2027.
In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta d'identità cartacea sia stata utilizzata ai fini dell'identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità fino alla data di scadenza originariamente prevista, limitatamente a tale rapporto contrattuale.
Si precisa, comunque, che le disposizioni urgenti sopra richiamate potranno subire modifiche in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 108/2026.
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Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2026, 10:05