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Trasparenza rifiuti

Ultima modifica 6 giugno 2024

.Comunicazione Trasparenza Servizio Rifiuti

(delibera Arera - 444/2019)

Le informazioni contenute in questa pagina sono finalizzate all'adempimento degli obblighi di trasparenza sul servizio rifiuti, secondo quanto prescritto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) con deliberazione 444/2019.


Punto 3.1 lettera a) GESTORI DEL SERVIZIO

  1. Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade: GELSIA AMBIENTE srl - P.I. 04153040961
  2. Gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti: COMUNE DI RENATE – P.I. 00986090967

Punto 3.1 lettera b) RECAPITI

  1. Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti:
    Comune di Renate: telefono: 0362 924423
    e-mail tributi@comune.renate.mb.it
    Pec comune.renate@legalmail.it

Orari Comune di Renate: da lunedì a venerdì al mattino dalle 09.00 alle 12.30
il mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00

  1. Informazioni su Gelsia Ambiente srl, a questo link

Punto 3.1 lettera c) MODULISTICA RECLAMI

  1. Modulistica per l’invio di reclami relativi alla determinazione dei canoni e al pagamento degli stessi: testo libero.
  2. Per l'invio di reclami relativi alla gestione operativa del servizio: si rimanda al sito di Gelsia Ambiente

Punto 3.1 lettera d) CALENDARIO E ORARI RACCOLTA

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell’utente, incluso il centro di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione:  si rimanda al sito di GelsiaAmbiente

Il calendario ecologico del Comune di Renate è disponibile al seguente link

 Punto 3.1 lettera e) CAMPAGNE STRAORDINARIE

  1. Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani:si rimanda al sito di Gelsia Ambiente.

Punto 3.1 lettera f) ISTRUZIONI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO

  1. Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto Gelsia: vedi il seguente link  Gelsia Ambiente

 Punto 3.1 lettera g) CARTA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO

  1. Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile: vedi il seguente link  Gelsia Ambiente

Punto 3.1 lettera h) PERCENTUALE DI DIFFERENZIATA

  1. Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2: vedi il seguente link di  Gelsia Ambiente

Punto 3.1 lettera i) CALENDARIO E ORARI  PULIZIA STADE

Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta: CADENZA SETTIMANALE

Punto 3.1 lettera j) REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA

  1. Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili:

Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l''occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili i giardini e i parchi, parcheggi, zone di transito, di sosta gratuita etc., purché chiaramente identificate, fermo restando l'imponibilità delle aree scoperte operative;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/1999.
Le tariffe della TARI vengono deliberate dal Consiglio Comunale sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia.

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dipende dalla natura dei costi.
I costi da attribuire alla parte fissa sono:
- costi fissi relativi alle componenti essenziali del servizio:
CARC: costi amministrativi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso,
CGG: Costi Generali di Gestione, tra cui almeno la metà del costo del personale
CCD: Costi Comuni Diversi
AC: Altri costi
CSL: Costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche
CK: Costi di uso del capitale
- costi variabili dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti:
CRT: costi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
CTS: costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati
CRD: costi di raccolta differenziata per materiale
CTR: costi di trattamento e riciclo

In conformità al piano finanziario e secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina della TARI, le singole misure tariffarie vengono determinate secondo la metodologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Il metodo di calcolo adottato è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni, le quali hanno il fine di consentire la determinazione, oltre che dei costi del servizio di gestione mediante il piano finanziario, dell’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio di gestione stesso.

Tali regole hanno l’intento di “calibrare” la tariffa ad una produzione potenziale di rifiuto che per le utenze non domestiche dipende sia dai metri quadri occupati sia dalle attività svolta. Per le utenze domestiche le due variabili che determinano la potenzialità del rifiuto sono i metri quadri e il numero degli occupanti l’immobile.

Il primo step è suddividere i costi del piano finanziario in due macro insiemi: utenze domestiche e utenze non domestiche.

Le utenze domestiche si dividono in 6 categorie in base al numero degli occupanti, mentre le utenze non domestiche si dividono in relazione all’attività svolta in 21 tipologie.

In assenza di rilevazioni puntuali, si è ritenuto di procedere ad una determinazione "per differenza", applicando i coefficienti di produzione dei rifiuti espressi in kg/mq annuo, i Kd, delle utenze non domestiche stabiliti nel DPR 158/99 allegato 1 tab.4a, è stato possibile ottenere la quantità potenziale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in base alla superficie complessiva, e per differenza calcolare la quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.

Stabilita questa macro divisione si procede per le utenze non domestiche a definire la quota relativa ai costi fissi: sempre facendo appello ai parametri del DPR n. 158/1999 sopra citato, si definiscono le tariffe a seconda del ‘peso’ che le diverse attività esprimono rispetto alla componente fissa di costo. Lo stesso procedimento si opera per la parte variabile.

Stesso procedimento viene seguito per la tariffa fissa e variabile delle utenze domestiche.

Per definire quanto un utenza non domestica debba pagare si moltiplicano i mq dichiarati dall’utenza stessa per la tariffa totale unitaria sopra ottenuta (variabile + fissa).

Per le utenze domestiche la parte relativa ai costi fissi viene definita moltiplicando la tariffa per i metri quadri dichiarati dall’utenza mentre la tariffa relativa alla parte dei costi variabili dipende esclusivamente dal numero dei componenti il nucleo familiare ed è quindi imposta al nucleo familiare nella sua totalità indipendentemente dai mq.

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Riduzioni per le utenze domestiche

Al fine di promuovere un minor conferimento di rifiuti ed una migliore raccolta differenziata, il Comune favorisce il compostaggio domestico della frazione umida. Per tali valide motivazioni il presente Regolamento

conferma le agevolazioni in essere per il compostaggio domestico, ossia una riduzione del 10% della parte variabile della tassa dovuta. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il mese di dicembre dell’anno precedente, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore.

La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nella seguenti condizioni:

  1. a) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per il periodo non superiore a 6 mesi dell’anno risultante dalla licenza o dall’autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta: riduzione del 30% della parte variabile della tassa dovuta;
  2. b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che

tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza

o l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in comodato o in

locazione, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 30% della parte variabile della tassa

dovuta;

  1. c) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiedano o abbiano dimora per più di sei mesi

dell’anno in località fuori dal territorio nazionale: riduzione del 30% della parte variabile della tassa dovuta;

Si precisa che le riduzioni di cui sopra non sono tra loro cumulabili.

Riduzioni per le utenze non domestiche

  1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
  2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 maggio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali o documenti riassuntivi equivalenti (MUD).
  3. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani viene applicata la riduzioni della 20% del tributo, quando dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un’accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio.
  4. Al fine di beneficiare della riduzione di cui al comma 3, il produttore di rifiuti speciali deve presentate entro il 31 maggio dell'annualità successiva apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero.
  5. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

 

ATTIVITA’ DETASSAZIONE % 15

Falegnamerie

Auto carrozzerie

Autofficine per riparazione veicoli

Gommisti

Autofficine di elettrauto

Distributori di carburante

Locali cucina annessi a servizi di ristorazione

Laboratori annessi a rosticcerie e pasticcerie

Lavanderie

Verniciatura

Galvanotecnici

Fonderie

Studi dentistici

Tipografie artigiane

  1. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
  2. a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale,artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze,

indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

  1. b) comunicare entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso

imprese a ciò abilitate.

 

Imposte applicabili ai sensi dell’articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per cento, come stabilita, per l’anno 2020, dalla Provincia di Monza e della Brianza con decreto deliberativo n. 96 del 3 ottobre 2019.
 

 Punto 3.1 lettera k) EVENTUALI RIDUZIONI

  1. Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste: nessun atto è stato adottato alla data odierna.

Punto 3.1 lettera l) ATTI APPROVAZIONE TARIFFA

  1. Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso con riferimento all’ambito o ai comuni serviti:non ancora deliberato alla data odierna.

Punto 3.1 lettera m) REGOLAMENTO TARI

  1. Regolamento TARI o regolamento per l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della legge n.147/13: REGOLAMENTO TARI

Punto 3.1 lettera n) MODALITA’ DI PAGAMENTO AMMESSE

  1. Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite:
  • pagamento con modello F24 (inviati dal Comune al domicilio del contribuente), presso qualsiasi sportello bancario, postale o presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate - Riscossione (a Desio si trova in Via Garibaldi n. 122);
  • con modello F24 on-line per i titolari di c/c abilitati al servizio di home banking.
     

Punto 3.1 lettera o) SCADENZE PER IL PAGAMENTO

  1. Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso: non sono ancora state deliberate alla data odierna.

Punto 3.1 lettera p) INFORMAZIONE PER OMESSO PAGAMENTO

  1. Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto:
  • in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica l’articolo 13 del D.Lgs n. 471/1997, come stabilito dall’articolo 1 , comma 697, della Legge n. 147/2013.
  • sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi determinati in misura pari al tasso legale annuo vigente decorrenti dalla data di esigibilità del tributo.

Punto 3.1 lettera q) SEGNALAZIONE ERRORE IMPORTI

  1. Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa: In caso di riscontro di eventuali inesattezze nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Servizio Tributi del Comune di Renate per la verifica dei dati. 

Punto 3.1 lettera r) DOCUMENTI DI RISCOSSIONE ON-LINE

  1. Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione: questa opzione non è ancora stata attivata.

Punto 3.1 lettera s) COMUNICAZIONI ARERA

  1. Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità.

 

 


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