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Nuove disposizioni restrittive: DPCM del 26/04/2020 e Ordinanza Regionale nr. 537

Pubblicato il 27 aprile 2020 • Emergenza

In data 26/04/2020, è stato varato un nuovo Decreto del Consiglio della Presidenza dei Ministri e il 30/04/2020 è stata emessa Ordinanza nr. 537 da Regione Lombardia con nuove restrizioni. In particolare, 

E' obbligatorio :

  • indossare protezioni delle vie respiratorie su tutto il territorio nazionale nei luoghi aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutte quelle occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale;
  • restare presso il proprio domicilio per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore a 37.5 °C  e contattare il medico curante;
  • obbligo di disinfezione delle mani ogni qualvolta si lascia l'abitazione e di mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro in qualsiasi attività sociale esterna.

Sono vietati

  • il trasferirsi o spostarsi al di fuori della regione in cui ci si trova salvo che per le seguenti motivazioni: 
  1. comprovate esigenze lavorative; 
  2. situazioni di necessità; 
  3. motivi di salute; 
  4. rientro al proprio domicilio e/o residenza.
  • gli assembramenti di persone in luoghi pubblico o privati; 
  • svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; 
  • l'uscita dalla propria dimora o abitazione per le persone sottoposte alla misura della quarantena o positive al CoVid-19. 

E' consentito/a

  • Lo spostamento all'interno della propria regione di residenza per i seguenti motivi: 
  1. esigenze lavorative; 
  2. situazioni di necessità; 
  3. motivi di salute; 
  4. visita ai parenti congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento e mantenuto il distacco interpersonale di 1 metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
  • l'accesso a parchi, ville e giardini pubblici condizionato al divieto di assembramento e al mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale; 
  • svolgere attività sportiva o motoria all'aperto individualmente, mantenendo la distanza interpersonale di 2 metri per l'attività sportiva ed 1 metro per tutte le altre attività; 
  • celebrare le cerimonie funebri con un massimo di 15 partecipanti, identificati in parenti di primo e secondo grado;
  • l'allenamento degli atleti individuali professionisti e non;
  • l'attività di ristorazione con consegna a domicilio o servizio di asporto purché vengano garantite le misure di sicurezza e anti contagio.
  • l'attività di toelettatura animali;
  • la vendita al dettaglio di generi alimentari, garantendo le seguenti misure:

  1. é consentito l'accesso ai punti vendita per un solo componente per nucleo famigliare;
  2. i punti vendita devono rilevare la temperatura corporea prima dell'accesso.
  • lo svolgimento dei mercati comunali scoperti, purché vengano garantite le seguenti: misure di sicurezza ed anti contagio:
    • devono essere presenti solo venditori di generi alimentari;
    • devono essere osservate le seguenti misure di prevenzione e sicurezza:
  1. devono essere designati dall'amministrazione comunale: l'area interessata, numero di posteggi, capienza massima di persone contemporaneamente presenti;
  2. Individuazione del Covid manager da parte dell'amministrazione comunale;
  3. Limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne o altri strumenti idonei all'individuazione di un varco di accesso e di uscita;
  4. accesso consentito ad un solo componente per nucleo famigliare;
  5. Rilevazione della temperatura corporea parte del personale addetto con ausilio di volontari della protezione civile;
  6. sia all'interno che sia all'esterno deve essere rispettata la distanza interpersonale di un metro;
  7. obbligo di utilizzo, da parte degli operatori, di mascherine e guanti;
  8. distanziamento di 2,5 metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
  9. presenza di non più 2 operatori per ogni posteggio.

 

Sono sospesi: 

  • eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati; 
  • manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico sia privato che pubblico;
  • apertura al pubblico di musei ed altri luoghi o istituti d'arte; 
  • servizi educativi, attività didattiche in presenza, viaggi di istruzione, iniziative di scambio, visite guidate e uscite didattiche; 
  • congressi, meeting, riunioni ed eventi sociali in cui sono coinvolti i sanitari; 
  • le attività di palestre, centri sportivi, centri natatori, piscine, centri benessere e termanli, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; 
  • attività di commercio al dettaglio, ad eccezione delle attività che vendono generi alimentari o di prima necessità, sia all'interno dei centri commerciali che nell'ambito degli esercizi di vicinato; 
  • servizi di ristorazione; 
  • attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle aree di rifornimento e di servizio; 
  • attività inerenti i servizi alla persona. 

E' fatta espressa raccomandazione:

di evitare di uscire dalla propria dimora o abitazione salvo casi di stretta necessità a: 

  • persone anziane; 
  • persone affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita. 

Il Decreto del Consiglio della Presidenza dei Ministri entrerà in vigore il 4 maggio 2020 ed avrà efficacia sino al 18 maggio 2020

L'ordinanza nr.537 di Regionale Lombardia entrerà in vigore il 4 maggio 2020 ed avrà efficacia sino al 17 maggio 2020.

Sono disponibili sul sito del Ministero le domande e risposte più frequenti (FAQ) al seguente indirizzo: http://www.governo.it/it/faq-fasedue

DPCM e allegato del 26 aprile 2020

Allegato formato pdf

Ordinanza nr.537 del 30 aprile 2020

Allegato formato pdf