Nuove disposizioni restrittive: DPCM del 26/04/2020 e Ordinanza Regionale nr. 537
Pubblicato il 27 aprile 2020 • Emergenza
In data 26/04/2020, è stato varato un nuovo Decreto del Consiglio della Presidenza dei Ministri e il 30/04/2020 è stata emessa Ordinanza nr. 537 da Regione Lombardia con nuove restrizioni. In particolare,
E' obbligatorio :
- indossare protezioni delle vie respiratorie su tutto il territorio nazionale nei luoghi aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutte quelle occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale;
- restare presso il proprio domicilio per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore a 37.5 °C e contattare il medico curante;
- obbligo di disinfezione delle mani ogni qualvolta si lascia l'abitazione e di mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro in qualsiasi attività sociale esterna.
Sono vietati:
- il trasferirsi o spostarsi al di fuori della regione in cui ci si trova salvo che per le seguenti motivazioni:
- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute;
- rientro al proprio domicilio e/o residenza.
- gli assembramenti di persone in luoghi pubblico o privati;
- svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
- l'uscita dalla propria dimora o abitazione per le persone sottoposte alla misura della quarantena o positive al CoVid-19.
E' consentito/a:
- Lo spostamento all'interno della propria regione di residenza per i seguenti motivi:
- esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute;
- visita ai parenti congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento e mantenuto il distacco interpersonale di 1 metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
- l'accesso a parchi, ville e giardini pubblici condizionato al divieto di assembramento e al mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale;
- svolgere attività sportiva o motoria all'aperto individualmente, mantenendo la distanza interpersonale di 2 metri per l'attività sportiva ed 1 metro per tutte le altre attività;
- celebrare le cerimonie funebri con un massimo di 15 partecipanti, identificati in parenti di primo e secondo grado;
- l'allenamento degli atleti individuali professionisti e non;
- l'attività di ristorazione con consegna a domicilio o servizio di asporto purché vengano garantite le misure di sicurezza e anti contagio.
- l'attività di toelettatura animali;
-
la vendita al dettaglio di generi alimentari, garantendo le seguenti misure:
- é consentito l'accesso ai punti vendita per un solo componente per nucleo famigliare;
- i punti vendita devono rilevare la temperatura corporea prima dell'accesso.
- lo svolgimento dei mercati comunali scoperti, purché vengano garantite le seguenti: misure di sicurezza ed anti contagio:
- devono essere presenti solo venditori di generi alimentari;
- devono essere osservate le seguenti misure di prevenzione e sicurezza:
- devono essere designati dall'amministrazione comunale: l'area interessata, numero di posteggi, capienza massima di persone contemporaneamente presenti;
- Individuazione del Covid manager da parte dell'amministrazione comunale;
- Limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne o altri strumenti idonei all'individuazione di un varco di accesso e di uscita;
- accesso consentito ad un solo componente per nucleo famigliare;
- Rilevazione della temperatura corporea parte del personale addetto con ausilio di volontari della protezione civile;
- sia all'interno che sia all'esterno deve essere rispettata la distanza interpersonale di un metro;
- obbligo di utilizzo, da parte degli operatori, di mascherine e guanti;
- distanziamento di 2,5 metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- presenza di non più 2 operatori per ogni posteggio.
Sono sospesi:
- eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati;
- manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico sia privato che pubblico;
- apertura al pubblico di musei ed altri luoghi o istituti d'arte;
- servizi educativi, attività didattiche in presenza, viaggi di istruzione, iniziative di scambio, visite guidate e uscite didattiche;
- congressi, meeting, riunioni ed eventi sociali in cui sono coinvolti i sanitari;
- le attività di palestre, centri sportivi, centri natatori, piscine, centri benessere e termanli, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- attività di commercio al dettaglio, ad eccezione delle attività che vendono generi alimentari o di prima necessità, sia all'interno dei centri commerciali che nell'ambito degli esercizi di vicinato;
- servizi di ristorazione;
- attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle aree di rifornimento e di servizio;
- attività inerenti i servizi alla persona.
E' fatta espressa raccomandazione:
di evitare di uscire dalla propria dimora o abitazione salvo casi di stretta necessità a:
- persone anziane;
- persone affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita.
Il Decreto del Consiglio della Presidenza dei Ministri entrerà in vigore il 4 maggio 2020 ed avrà efficacia sino al 18 maggio 2020.
L'ordinanza nr.537 di Regionale Lombardia entrerà in vigore il 4 maggio 2020 ed avrà efficacia sino al 17 maggio 2020.
Sono disponibili sul sito del Ministero le domande e risposte più frequenti (FAQ) al seguente indirizzo: http://www.governo.it/it/faq-fasedue