Nuove disposizioni restrittive del DPCM del 11.03.2020
Pubblicato il 12 marzo 2020 • Emergenza
In virtù del nuovo DPCM, varato in data 11.03.2020, sono state applicate le seguenti misure ulteriormente restrittive.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio ad eccezione di:
- generi alimentari e di prima necessità;
- edicole;
- tabaccai;
- farmacie e parafarmacie.
Sono, altresì, sospese le attività di bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie ad eccezione di:
- mense e del catering continuativo su base contrattuale;
- ristorazione con consegna a domicilio;
- aree di servizio che somministrano cibi e bevande lungo la rete stradale;
Altresì, vengono sospese le atività di parrucchieri, barbieri, estetisti ma restano garantiti :
- i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
- attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare
Invece, per le attività produttive e professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo di lavoro a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi;
- siano sospese le attività dei reparti non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Tutte le predette misure sono in vigore fino al 25 marzo 2020.