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Nuove disposizioni restrittive del DPCM del 11.03.2020

Pubblicato il 12 marzo 2020 • Emergenza

In virtù del nuovo DPCM, varato in data 11.03.2020, sono state applicate le seguenti misure ulteriormente restrittive.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio ad eccezione di:

  • generi alimentari e di prima necessità;
  • edicole;
  • tabaccai;
  • farmacie e parafarmacie.

Sono, altresì, sospese le attività di bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie ad eccezione di:

  • mense e del catering continuativo su base contrattuale;
  • ristorazione con consegna a domicilio;
  • aree di servizio che somministrano cibi e bevande lungo la rete stradale;

Altresì, vengono sospese le atività di parrucchieri, barbieri, estetisti ma restano garantiti :

  • i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
  • attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare

Invece, per le attività produttive e professionali si raccomanda che:

  • sia attuato il massimo utilizzo di lavoro a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi;
  • siano sospese le attività dei reparti non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Tutte le predette misure sono in vigore fino al 25 marzo 2020. 

DPCM 11 marzo 2020

Allegato formato pdf