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EMERGENZA CoVID-19 - Nuova ordinanza regionale

Pubblicato il 22 marzo 2020 • Emergenza

E' in vigore una nuova ordinanza regionale con ulteriori misure restrittive. In particolare:

  • È vietato ogni spostamento in entrata ed uscita dalla Regione e all'interno della stessa se non per comprovati motivi lavorativi, di salute o necessità. Non è, inoltre, consentito lo spostamento dalla propria abitazione principale verso le seconde case.
  • Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici (sanzione amministrativa di euro 5.000,00) 
  • Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio
  • Divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus
  • È vietato l'ingresso all'interno di parchi pubblici, giardini pubblici, ville, aree gioco.
  • Non è consentito svolgere attività sportiva e ludica all'aperto;
  • È consentito svolgere attività sportiva nei pressi della propria abitazione;
  • La passeggiata con il proprio animale domestico deve avvenire nel raggio di 200 metri dalla propria abitazione;
  • Sono chiuse le attività degli studi professionali, dei cantieri;
  • Sono garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi;
  • Tabaccai, edicole, farmacie, parafarmaxie e supermercati restano aperti;
  • Sono chiusi gli impianti comprensori sciistici.

Sono sospesi:

  • uffici pubblici salvo i servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • attività commerciali al dettaglio, salvo generi alimentari e di prima necessità;
  • mercati cittadini scoperti;
  • attività inerenti i servizi alla persona, bar, pub e ristoranti. Quest'ultimi possono utilizzare la forma della consegna a domicilio;
  • servizi educativi della scuola di ogni ordine e grado;
  • cerimonie religiose;
  • attività di palestre, centri benessere, centri termali, piscine, centri natatori, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  • eventi e manifestazioni sportive, di ogni ordine e disciplina sia in luoghi pubblici che privati. 

Tutte queste disposizioni sono in vigore fino al 15 aprile 2020.

Ordinanza 514

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