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DPCM 8 marzo 2020 - Nuove disposizioni in vigore fino al 3 aprile 2020

Pubblicato il 8 marzo 2020 • Emergenza

In data 8 marzo 2020, è stato varato il Nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delle prescrizioni ancora più restrittive per fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. 

In particolare: 

  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di Regione Lombardia e di tutte le province menzionate all'art. 1 del presente Decreto, nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute.
  • sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e grado in luoghi pubblici e privati. Altresì, sono chiusi i comprensori sciistici; 
  • sono sospese tutte le manifestazioni nonchè eventi in luogo pubblico e privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico. Musei ed ogni altro luogo di cultura restano chiusi; 
  • i servizi educativi e attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; 
  • le cerimonie civili e religioso, ivi comprese quelle funebri, sono sospese; 
  • le attività di bar e ristorazione sono consentite dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo di garantire la distanza di un metro tra i fruitori dell'attività; 
  • le attività commerciali sono consentite con accesso in modalità contingentata, evitando assembramenti di persone e garantendo il mantenimento della distanza di un metro. Altresì, nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendità nonchè gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati; 
  • le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari possono restare aperti, sempre con l'obbligo di garantire la distanza di un metro; 
  • attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, termali, centri sociali, culturali e ricreativi sono chiusi;

Chiunque non rispetti queste prescrizioni, sarà punito ai sensi dell'art. 650 codice penale

Il presente Decreto è in vigore dall'8 marzo 2020 al 3 aprile 2020 e contiene, altresì, le misure preventive igieniche da adottare per limitare il contagio del CoViD-19. 

 

DPCM_20200308

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